Sorveglianza Sanitaria
La tutela della salute richiede oggi un’attenzione particolare, soprattutto negli ambienti di lavoro dove passiamo la maggior parte della nostra giornata.
È fatto noto, inoltre che uno degli elementi fondamentali ai fini della produttività del personale aziendale è sicuramente la vivibilità dei reparti operativi, non solo dal punto di vista della ergonomia delle attrezzature e di tutto ciò che ci circonda, ma anche per sopprimere tutti quei fattori di rischio, che se pur invisibili all’occhio umano, possono pregiudicare la nostra salute nell’ambiente in cui operiamo.
La legge attuale che stabilisce i nuovi criteri di gestione della medicina e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) necessita, per la sua applicazione, di impegno costante e di un alto livello professionale.
In generale occorre organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente in relazione ai rischi sottoindicati:
| Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive; | |
| Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto e al rumore; | |
| Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici; | |
| Rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti; | |
| Movimentazione manuale dei carichi; | |
| Uso di attrezzature munite di videoterminali; | |
| Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici; | |
| Rischio silicosi. |
La periodicità delle visite mediche è demandata al giudizio professionale del medico competente che nel programmarle dovrà basarsi sulle caratteristiche dei processi organizzativi e sulle situazioni di rischio dell’azienda. Comunque, la valutazione della sorveglianza sanitaria deve essere fatta esclusivamente da un medico competente mediante un sopralluogo preliminare in azienda.


